In programma JU – Giura Ufficio esecuzioni Casa unifamiliare

Casa unifamiliare a Pleigne

Casa unifamiliare in Rue des Mayettes 6 a Pleigne JU su 955 m² di terreno, con 5 camere, autorimessa doppia e terrazza; stima del perito CHF 600'000.

  • Visita possibile
Incanto venerdì 30 ottobre 2026, 14:00 Salle des ventes de l'Office des poursuites, Rue Auguste-Cuenin 15, 2900 PorrentruySalva nel calendario (.ics)
Stima ufficiale CHF 600'000 Stima del perito; la stima ufficiale (valore fiscale) di Fr. 407'100 non è determinante.
Ubicazione Rue des Mayettes 6, Pleigne

Dati principali

Tipo di oggetto
Casa unifamiliare
Superficie del fondo
955 m²
N. di particella
1311
Ufficio competente
Office des poursuites et faillites du canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy
Pubblicato
20.08.2026 · SHAB SB01-0000004891
Termine per l'insinuazione
08.10.2026
Deposito delle condizioni d'incanto
10.09.2026

Google Mapsmap.geo.admin.ch Pubblicazione ufficiale nel FUSC

Oggetti all'incanto

OggettoFondoTipoSuperficieStima
Grundstück (Feuillet) Nr. 1311, Ban de Pleigne
Gewann « Dos le Môtie »: Einfamilienhaus mit Garten; Untergeschoss mit Waschküche, Dusche/WC und Doppelgarage, Erdgeschoss mit Wohn-/Essbereich, Küche, Bad und 3 Zimmern, Obergeschoss mit 2 Zimmern und Balkon
1311
Pleigne
Casa unifamiliare 955 m² CHF 600'000

Testo ufficiale della pubblicazione

Traduzione automatica.

Foglio n. 1311 del ban di Pleigne
Dos le Môtie, edificio, natura rivestimento duro, giardino, casa unifamiliare, Rue des Mayettes 6
Superficie: 955 m2
Valore ufficiale: Fr. 407'100.-- (31.12.2017)
Valore del perito: Fr. 600'000.--

Descrizione:

Seminterrato: atrio, lavanderia, W.-C., doccia, autorimessa doppia.

Pianterreno: sala da pranzo, cucina, dispensa, soggiorno, corridoio, bagno, 3 camere, terrazza.

1° piano: 2 camere, locale ripostiglio, balcone.

Data della visita: 8 ottobre 2026 dalle 15.30 alle 16.30.

Osservazioni

Realizzazione dei fondi nella procedura di pignoramento e di realizzazione del pegno (LEF 138, 142; RFF del 23.04.1920, modificato il 04.12.1975, art. 29, 73a) I creditori ipotecari e i titolari di oneri fondiari sono con la presente diffidati ad annunciare all'ufficio, entro il termine per le insinuazioni fissato, i loro diritti sul fondo, segnatamente le loro pretese per interessi e spese, precisando nel contempo se il credito garantito da pegno è scaduto o è stato disdetto in tutto o in parte, per quale importo e a quale scadenza. I creditori che non insinuano entro il termine previsto sono esclusi dal riparto, sempre che i loro diritti non risultino dai registri pubblici. Parimenti i terzi ai quali è stato dato in pegno un titolo ipotecario devono indicare l'importo del loro credito così garantito. Entro lo stesso termine devono pure essere annunciate tutte le servitù sorte prima del 1912, sotto il regime del vecchio diritto cantonale, e che non sono state iscritte nei registri pubblici. Le servitù non annunciate non saranno opponibili all'acquirente in buona fede del fondo gravato, a meno che si tratti di diritti che, secondo il CC, producono effetti di natura reale anche senza iscrizione nel registro fondiario.